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Claim ecologici sui cosmetici: le nuove norme UE

Marzo 8, 2024  ·  8 min di lettura

Claim ecologici sui cosmetici: le nuove norme UE

“Eco-friendly”, “green”, “a impatto climatico zero”, “sicuro per il pianeta”: per anni queste parole hanno fatto vendere i cosmetici. Le cose stanno cambiando. Un nuovo insieme di norme di diritto dei consumatori prende ora di mira le dichiarazioni ambientali vaghe, e i claim ecologici sui cosmetici richiedono prove concrete. Questa guida spiega che cosa è cambiato, quali claim sono ora a rischio e come riscrivere confezione, sito web e post sui social per restare dalla parte giusta delle regole.

Indice
  1. La risposta breve
  2. Quali norme si applicano a un claim ambientale su un cosmetico?
  3. Che cosa prendono di mira le nuove norme
  4. Claim generici: che cosa rientra e che cosa è più sicuro
  5. Claim climatici e sul carbonio
  6. I claim sull’imballaggio richiedono la massima cura
  7. Claim relativi agli ingredienti
  8. Dove entrano in gioco i test e il CPSR
  9. La Direttiva sui green claims: che cosa sappiamo
  10. Una nota sul Regno Unito
  11. Come fare un audit dei Suoi claim
  12. Domande frequenti
  13. Punti chiave

La risposta breve

La Direttiva (UE) 2024/825 sul conferimento di maggiore potere ai consumatori per la transizione verde si applica in tutta l’UE dal 27 settembre 2026, dopo il recepimento nazionale entro il 27 marzo 2026. In termini semplici, le dichiarazioni ambientali generiche come “eco-friendly” o “green” non sono più accettabili da sole, i claim basati sulla compensazione delle emissioni di carbonio sono limitati e le etichette di sostenibilità devono basarsi su uno schema di certificazione riconosciuto o su un’autorità pubblica. Trattandosi di una direttiva, la formulazione esatta si trova nella legge nazionale di ciascun paese, quindi verifichi il mercato in cui vende. La proposta separata di Direttiva sui green claims non è stata adottata e il suo futuro è incerto.

Quali norme si applicano a un claim ambientale su un cosmetico?

Tre livelli operano insieme:

  • Il Regolamento cosmetici. L’articolo 20 del Regolamento (CE) n. 1223/2009 e i criteri comuni del Regolamento (UE) n. 655/2013 stabiliscono che i claim devono essere conformi alla legge, veritieri, supportati da prove, onesti, equi e consentire decisioni informate.
  • Il diritto generale dei consumatori. La Direttiva sulle pratiche commerciali sleali vieta le pratiche ingannevoli e la Direttiva 2024/825 la modifica con norme specifiche sui claim ambientali e di sostenibilità.
  • Norme e linee guida nazionali. Ogni Stato membro applica la direttiva attraverso la propria legge e i propri organi di controllo, e alcuni avevano già linee guida severe sui green claims.

Leggi anche Claim anti-età sui cosmetici: come restare conformi

Che cosa prendono di mira le nuove norme

La direttiva modifica l’elenco delle pratiche considerate sleali. In sintesi, e fatta salva la formulazione della Sua legge nazionale:

  • Le dichiarazioni ambientali generiche (ad esempio “eco”, “green”, “rispettoso dell’ambiente”, “biodegradabile”, “rispettoso del clima”) non sono consentite, a meno che non si possa dimostrare una prestazione ambientale eccellente riconosciuta e pertinente al claim.
  • I claim basati sulla compensazione, secondo cui un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo sulle emissioni perché il produttore paga compensazioni, non sono consentiti.
  • Le etichette di sostenibilità non basate su uno schema di certificazione o non istituite da autorità pubbliche non sono consentite.
  • I claim riferiti all’intero prodotto, quando riguardano un solo aspetto, come l’imballaggio o un ingrediente, sono ingannevoli.
  • I claim sulle prestazioni ambientali future (“net zero entro il 2030”) richiedono un piano di attuazione dettagliato e realistico, con obiettivi misurabili, verificato da un esperto indipendente.
  • Requisiti di legge presentati come caratteristica speciale. Un vantaggio che ogni prodotto della categoria deve avere per legge non dovrebbe essere pubblicizzato come Suo elemento distintivo.
Tabella che confronta formulazioni di green claim a rischio con alternative più sicure e dimostrabili, per claim generici, climatici, sull’imballaggio, sulle etichette e sul futuro.

Claim generici: che cosa rientra e che cosa è più sicuro

Un claim generico è una dichiarazione ampia il cui significato preciso il consumatore non può dedurre dal claim stesso. Se il significato specifico non viene indicato nello stesso punto, in forma chiara e ben visibile, lo consideri generico. Parole come “eco”, “amico della natura” e “sostenibile” ne sono esempi tipici.

La direttiva consente un claim generico se si può dimostrare una prestazione ambientale eccellente riconosciuta, ad esempio nell’ambito dell’Ecolabel UE o di altri schemi ufficialmente riconosciuti. Pochi marchi cosmetici possono dimostrarlo per l’intero prodotto, quindi la strada pratica è il claim specifico: dica esattamente che cosa intende, e solo ciò che può provare.

Claim climatici e sul carbonio

“Carbon neutral”, “climate positive” e claim simili su un prodotto sono i più esposti. Il divieto riguarda i claim sull’impatto del prodotto che si basano sulla compensazione. Le informazioni sugli investimenti climatici della Sua azienda sono un altro discorso, ma vanno descritte con precisione e non presentate come una proprietà del prodotto. In caso di dubbio, sostituisca il claim con un dato misurato, come una riduzione documentata dell’impronta di un componente dell’imballaggio chiaramente indicato, e conservi il calcolo agli atti.

Leggi anche Regolamento claim cosmetici 655/2013: i 6 criteri comuni

I claim sull’imballaggio richiedono la massima cura

Molti green claim nei cosmetici riguardano l’imballaggio, quindi verifichi la Sua formulazione con queste domande:

  • “Riciclabile” è vero dove vivono effettivamente i Suoi consumatori, tenuto conto dei sistemi locali di raccolta e selezione?
  • Se dice “riciclato”, può indicare la quota di materiale riciclato e dimostrarla con documenti del fornitore?
  • Il claim specifica che si riferisce al flacone e non al prodotto contenuto?
  • “Ricaricabile” è vero nella pratica, con una ricarica effettivamente in vendita?

Claim relativi agli ingredienti

Claim come “biodegradabile”, “reef safe”, “senza plastica” o “senza microplastiche” rimandano agli ingredienti. Ciascuno richiede dati. Una dichiarazione “biodegradabile” richiede un risultato di test riconosciuto e un ambito chiaro (ingrediente, formula o confezione). Le microplastiche sono limitate nell’UE per le particelle di polimeri sintetici aggiunte intenzionalmente dal Regolamento (UE) 2023/2055, quindi un semplice titolo “senza microplastiche” può essere letto come la pubblicizzazione di un requisito di legge presentato come pregio. La terminologia relativa a naturale e biologico segue standard propri, che trattiamo in un articolo separato.

Flat lay di prodotti di trucco e bellezza

Dove entrano in gioco i test e il CPSR

I claim ambientali spesso comportano modifiche alla formula o alla confezione, e tali modifiche sollevano questioni di sicurezza:

  • Passare a plastica riciclata, a una busta di ricarica o a un flacone biobased richiede un test di stabilità e compatibilità per verificare che il prodotto e il nuovo materiale funzionino insieme.
  • Ridurre o sostituire i conservanti per ottenere una formula “più verde” richiede un challenge test prima del lancio.
  • I nuovi ingredienti naturali e gli estratti devono essere coperti dal CPSR, e i benefici dichiarati rientrano nel fascicolo informativo del prodotto.

Un green claim non sostituisce mai la sicurezza. Un prodotto più sostenibile ma non adeguatamente conservato o stabile è un problema normativo e un rischio per il consumatore.

Leggi anche Claim "naturale" e "biologico": ISO 16128 e COSMOS

La Direttiva sui green claims: che cosa sappiamo

Nel marzo 2023 la Commissione europea ha proposto una Direttiva sui green claims che richiederebbe di comprovare e verificare i claim ambientali espliciti prima del loro utilizzo. La pagina della stessa Commissione europea indica la proposta come in sospeso. Il suo percorso è stato incerto, quindi non pianifichi in base a un testo definitivo o a una data. L’approccio sensato è seguire le norme già in vigore e costruire fin da ora un fascicolo di prove, perché l’aspettativa di comprovare i claim esiste già oggi nel diritto dei consumatori.

Una nota sul Regno Unito

Il Regno Unito è al di fuori delle norme UE qui descritte. Il diritto dei consumatori britannico e il Green Claims Code della Competition and Markets Authority stabiliscono aspettative proprie, come claim chiari, accurati, comprovati e che tengano conto dell’intero ciclo di vita. Se vende in entrambi i mercati, li verifichi separatamente.

Come fare un audit dei Suoi claim

  1. Elenchi ogni termine ambientale presente su confezione, sito web, pubblicità, post social e schede dei marketplace.
  2. Classifichi ciascuno come generico o specifico.
  3. Per ogni claim specifico alleghi la prova: dichiarazione del fornitore, rapporto di prova, certificato o calcolo.
  4. Indichi a che cosa si riferisce il claim, l’imballaggio, un ingrediente o il processo, nello stesso punto in cui compare il claim.
  5. Elimini i claim che si basano su compensazioni, loghi non verificati o promesse future prive di un piano.
  6. Riveda il fascicolo ogni volta che cambiano formula, fornitore o mercato.

Domande frequenti

Posso ancora usare la parola “naturale”?

Dipende da che cosa significa sulla Sua confezione. Un claim sull’origine naturale dovrebbe essere specifico e supportato, ad esempio seguendo uno standard riconosciuto di origine naturale. Un vago titolo “100% naturale” invita alla contestazione.

“Riciclabile” è un claim generico?

È più specifico di “eco”, ma deve comunque essere accurato rispetto ai sistemi reali di raccolta e riciclo usati dai Suoi clienti e chiaro su quale parte della confezione si riferisce.

La direttiva si applica direttamente alla mia attività?

La direttiva in sé è rivolta agli Stati membri. Ciò che La vincola è la legge nazionale che la recepisce, quindi verifichi le norme di ogni paese in cui vende. Questo articolo contiene informazioni di carattere generale, non una consulenza legale.

Punti chiave

  • I claim generici come “eco-friendly” sono a rischio e, dal 27 settembre 2026, soggetti alle nuove norme UE.
  • Sostituisca le dichiarazioni generiche con fatti specifici e dimostrabili e indichi a che cosa si riferiscono.
  • I claim climatici basati sulla compensazione e i loghi di sostenibilità fai-da-te sono limitati.
  • Le modifiche “verdi” a formula o confezione richiedono comunque prove di stabilità, conservazione e sicurezza.
Fonti (7)
Fonte Editore Link
Directive (EU) 2024/825 empowering consumers for the green transition European Union (EUR-Lex) eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/825/oj
Sustainable consumption (empowering consumers for the green transition) European Commission commission.europa.eu/topics/consumers/consumer-rights-and-complaints/sustainable-consumption_en
Green Claims (proposal for a Directive) European Commission, DG Environment environment.ec.europa.eu/topics/circular-economy/green-claims_en
Regulation (EU) No 655/2013 on common criteria for cosmetic claims European Union (EUR-Lex) eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/655/oj
Regulation (EC) No 1223/2009 on cosmetic products (Article 20) European Union (EUR-Lex) eur-lex.europa.eu/eli/reg/2009/1223/oj
Regulation (EU) 2023/2055 restricting intentionally added microplastics European Commission single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/chemicals/reach/restrictions/commission-regulation-eu-20232055-restriction-microplastics-intentionally-added-products_en
Green Claims Code: making environmental claims GOV.UK (Competition and Markets Authority) gov.uk/government/publications/green-claims-code-making-environmental-claims
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